Questa estate è stato approvatoil Decreto del Fare che ha introdotto delle novità nell’ambito della “Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WiFi e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica”.

Nell’articolo 10 del Decreto Legge del 21 giugno n. 69 (Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194, così si legge:

“L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite rete WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° gennaio 2003, n.259 e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni”.

In pratica sul fronte delle reti pubbliche (per esempio quelle installate da negozi o hotel) decade l’obbligo di chiedere autorizzazione al ministero e al Questore, per qualunque azienda per la quale offrire internet non costituisce l’attività commerciale prevalente. L’obbligo resta quindi solo per i provider internet e per gli internet point, non per esercenti di altra natura che offrono internet ai propri clienti.

Sul sito del ministero allo Sviluppo economico si spiega però che il decreto avrà anche un altro effetto: “L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l’identificativo personale dell’utilizzatore. Resta però l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l’identificativo del dispositivo utilizzato”.

Link: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_fare/aree/agenda_digitale.html

Identificare gli utenti non è più quindi un obbligo di legge, ma date le responsabilità, anche penali, che rischiano altrimenti di ricadere su chi fornisce il servizio, rimane un requisito imprescindibile per chiunque offra l’accesso pubblico a internet. Infatti nel caso in cui un utente utilizzi la rete altrui per compiere un reato, il proprietario della rete per discriminarsi e non cadere in un possibile “concorso di colpa” dovrebbe avere traccia delle connessioni effettuate.